COSA SONO I MEZZI D’OPERA?

L’articolo 54, comma 1, lettera n), del Codice della Strada classifica i mezzi d’opera come “Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’articolo 62 e non superiori a quelli di cui all’articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’articolo 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada”.

COSA VUOL DIRE “IN ECCEDENZA AI LIMITI DI MASSA”?

Un’importante peculiarità di questa tipologia di veicoli è che essi, oltre ad avere un “peso legale” (normalmente indicato al punto F2 della carta di circolazione), hanno un “peso potenziale” che permette loro di circolare su strada con un peso complessivo a pieno carico superiore al peso legale in virtù dell’aumento del valore di portata; si pensi per esempio ad un’autobetoniera che ha un peso legale di 320 quintali ma, in quanto classificato mezzo d’opera, può circolare raggiungendo un peso complessivo a pieno carico di 400 quintali.

LA CIRCOLAZIONE DI QUESTI VEICOLI E’ DANNOSA PER LE STRADE PERCORSE?

Assolutamente si e, proprio per questa ragione, la loro circolazione è subordinata al pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata (art. 34 del Codice della Strada).

PER GLI AUTOCARRI CLASSIFICATI MEZZI D’OPERA DEVE ESSERE STIPULATA UNA PARTICOLARE ASSICURAZIONE RCA?

La polizza RCA a garanzia  della circolazione di un autocarro classificato mezzo d’opera, deve essere emessa avendo cura di calcolare la tariffa sul PESO POTENZIALE e non sul peso legale come avviene per gli autocarri ordinari; ricollegandoci all’esempio dell’autobetoniera,  nella polizza dovrà essere riportato un peso complessivo del veicolo di 400 quintali.

E SE LA POLIZZA NON E’ CORRETTA? COSA PUO’ ACCADERE IN CASO DI SINISTRO?

In questo caso può essere compromessa, parzialmente o totalmente, l’efficacia della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile.