Il ”Bonus familiare” è stato introdotto nell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private dall’articolo 55-bis del decreto legge “Fiscale”, 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
La nuova normativa è entrata in vigore il 16 febbraio 2020 e le principali novità introdotte sono due:
- la modifica della cd. “Legge Bersani”, prevedendo che l’ulteriore veicolo acquistato che beneficia della classe di merito di altro veicolo, già assicurato, dello stesso proprietario o di familiare convivente, possa essere anche di diversa tipologia (ad esempio è possibile beneficiare, per un motoveicolo, della classe di merito di un’autovettura;
- la possibilità, al rinnovo annuale di polizza, di usufruire per il veicolo assicurato di una migliore classe di merito relativa ad un altro veicolo, anche di diversa tipologia, dello stesso proprietario o di un familiare convivente.
Hai acquistato un nuovo veicolo e devi stipulare una nuova polizza?
In caso di acquisto di un ulteriore veicolo all’interno del nucleo familiare, è possibile usufruire della classe di merito di altro veicolo, anche di diversa tipologia, che:
- sia dello stesso proprietario o di proprietà di altro familiare convivente;
- abbia maturato un attestato di rischio;
- abbia in corso una polizza di assicurazione attiva a copertura della Responsabilità civile per la circolazione (R.C.A.).
E’ inoltre indispensabile che il proprietario del veicolo da assicurare sia una persona fisica.
Devi rinnovare la tua polizza auto e vuoi usufruire del “Bonus Familiare”?
In caso di rinnovo di una polizza auto già in corso di validità è possibile usufruire della classe di merito di altro veicolo, anche di diversa tipologia, che:
- sia dello stesso proprietario o di proprietà di altro familiare convivente;
- abbia maturato un attestato di rischio;
- abbia in corso una polizza di assicurazione attiva a copertura della Responsabilità civile per la circolazione (R.C.A.).
Il veicolo che beneficia della classe di merito deve avere, sull’attestato di rischio emesso a seguito dell’attuale scadenza, la tabella della sinistrosità pregressa:
- valorizzata interamente per gli ultimi cinque anni più l’anno corrente (vale a dire che non devono essere presenti annualità valorizzate con N.A. o N.D.);
- esente da sinistri per gli ultimi cinque anni più l’anno corrente (vale a dire che tutte le annualità devono essere valorizzate con zero).