Il 16 aprile 2018 l’IVASS ha emesso il provvedimento n.72 recante i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale (C.U.).

Il provvedimento va a sostituire le disposizioni del vecchio regolamento ISVAP 04/2006, e apporta notevoli modifiche alla disciplina di assegnazione della Classe di merito CU.

 

Ma prima di tutto chiariamo: cosa sono la classe di merito di conversione universale (C.U.) e la sinistrosità pregressa?

La Classe CU è la classe che identifica in maniera univoca il rischio RCA, ed è il parametro per tutte le compagnie assicurative per attribuire la classe di merito interna ai fini della corretta applicazione della tariffa e quindi del premio assicurativo.

La sinistrosità pregressa, invece, è la “storia assicurativa” del rischio RCA, ovvero una “fotografia” degli eventuali sinistri stradali causati negli ultimi 10 anni.

 

Cosa cambia rispetto alla vecchia disciplina? Vediamo alcune delle novità più interessanti!

Attestato di rischio scaduto da oltre 5 anni.

Una delle novità più importanti previste dal Provvedimento, riguarda certamente l’assegnazione della classe di merito in caso di attestato di rischio scaduto da più di cinque anni; infatti in questo caso la classe CU assegnata è la 14 in luogo della 18. Un notevole risparmio per i consumatori!

 

Trasferimento di proprietà del veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.

Per questa circostanza la disciplina precedente prevedeva che il mantenimento della classe C.U. fosse possibile solo tra coniugi in comunione di beni, mentre il provvedimento prevede che Il mantenimento della classe di merito e della sinistrosità pregressa sono possibili se il veicolo è venduto al coniuge, all’unito civilmente ed al convivente di fatto. Inoltre, il cedente il veicolo può usufruire della classe di merito C.U. (ma non della sinistrosità pregressa) di quest’ultimo su altro veicolo.

 

Veicolo consegnato in conto vendita/rubato e successivamente rientrato in possesso del proprietario.

Se il veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto rientra in possesso del proprietario, per assicurare tale veicolo si può usufruire della classe di merito C.U. e della sinistrosità pregressa già maturate su detto veicolo, anche nel caso siano già state utilizzate per assicurare un nuovo veicolo. Facile e veloce!

 

Veicolo intestato a portatore di handicap.

Nel caso di veicolo intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo, purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto veicolo ai sensi dell’art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012, da almeno 12 mesi, possono utilizzare la classe di merito C.U. maturata sul veicolo, con esclusione della sinistrosità pregressa, per i nuovi veicoli acquistati. Un bel riconoscimento a coloro che devono affrontare importanti disagi ogni giorno.

 

Trasferimento di proprietà del veicolo a seguito di successione mortis causa.

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo a seguito di eredità, la classe C.U. maturata e la sinistrosità pregressa di detto veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. E’ altresì consentito, nel caso l’erede o un suo familiare convivente sia già proprietario di altro veicolo assicurato, usufruire della stessa classe di merito C.U. del veicolo di proprietà per il veicolo acquisito in eredità.

 

Mutamento della classificazione del veicolo.

In caso di trasformazione del veicolo, ad esempio da autocarro ad autovettura, vengono mantenute la classe CU e la sinistrosità pregressa maturate.

 

Queste ovviamente sono solo alcune delle novità introdotte dal Provvedimento, e per ulteriori informazioni potete consultare il testo completo disponibile sul sito dell’IVASS, oppure scriverci!